Capo II

Art. 221

(Artt. 65 e 69 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte) 1. La segnalazione anteriore a luce bianca dei veicoli a trazione animale e delle slitte deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce sia visibile in avanti almeno da 100 m di distanza. 2. La segnalazione posteriore a luce rossa degli stessi veicoli deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce deve essere visibile all'indietro almeno da 100 m di distanza. 3. I fanali anteriori non devono proiettare luce bianca all'indietro e quelli posteriori luce rossa in avanti. La luce di detti fanali può essere ottenuta sia con apparecchi a pile od accumulatori, sia con sorgenti a petrolio, gas di petrolio liquefatto, od altro combustibile idoneo a scopi di illuminazione. 4. I catadiottri di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale e le slitte devono rispondere alle stesse prescrizioni valide per i catadiottri degli autoveicoli. Detti dispositivi possono rimanere sospesi in guisa da oscillare purchè sia sempre assicurata la visibilità geometrica stabilita per ciascuno di essi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-221

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