§ 5

Art. 163

(Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche per velocipedi

In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.) (Lanterne semaforiche per velocipedi) 1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli: a) bicicletta rossa su fondo circolare nero; b) bicicletta gialla su fondo circolare nero; c) bicicletta verde su fondo circolare nero. 2. La disposizione delle luci è verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in basso (figg. II.456 e II.457). 3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente: a) bicicletta verde; b) bicicletta gialla; c) bicicletta rossa. 4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-163

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