§ 5
Art. 163
(Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche per velocipedi
In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.)
(Lanterne semaforiche per velocipedi)
1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli:
a) bicicletta rossa su fondo circolare nero;
b) bicicletta gialla su fondo circolare nero;
c) bicicletta verde su fondo circolare nero.
2. La disposizione delle luci è verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in basso (figg.
II.456 e II.457).
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) bicicletta verde;
b) bicicletta gialla;
c) bicicletta rossa.
4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-163