§ 5
Art. 161
(Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico
In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.)
(Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico)
1. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico (figg. II.452 e II.453) sono destinate esclusivamente a tale tipo di veicoli e possono essere a tre o più luci con i seguenti simboli:
a) barra bianca orizzontale su fondo nero;
b) triangolo giallo, con la punta rivolta verso l'alto, su fondo nero;
c) barra bianca verticale su fondo nero;
d) barra bianca inclinata a destra su fondo nero;
e) barra bianca inclinata a sinistra su fondo nero.
2. La disposizione delle luci è verticale: barra bianca orizzontale in alto, triangolo giallo al centro e barra bianca verticale in basso; le luci con barra bianca inclinata, qualora necessarie, devono essere poste in basso in sostituzione della luce con barra bianca verticale ovvero all'altezza di essa rispettivamente a destra per la luce di cui alla lettera d), ed a sinistra per la luce di cui alla lettera e), del comma 1.
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) barra bianca verticale o inclinata a destra o inclinata a sinistra;
b) triangolo giallo;
c) barra bianca orizzontale.
4. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico vanno usate unicamente quando le lanterne veicolari normali o di corsia possono ingenerare confusione all'avanzamento delle varie correnti di traffico veicolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-161