Art. 3

In vigore dal 22 feb 1993
1. Il presente regolamento entra in vigore al novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 ottobre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri TESINI, Ministro della marina mercantile MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia ANDÒ, Ministro della difesa BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1992 Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 27
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-10-05;456#art-3

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