Art. 3
3 / 3In vigore dal 22 feb 1993
1. Il presente regolamento entra in vigore al novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 ottobre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
TESINI, Ministro della marina mercantile
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
ANDÒ, Ministro della difesa
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 27
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-10-05;456#art-3