Art. 3

In vigore dal 5 ott 1992
1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 maggio 1992 Il Presidente supplente della Repubblica SPADOLINI ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FACCHIANO, Ministro della marina mercantile MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia ROGNONI, Ministro della difesa CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1992 Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 7
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-05-08;330#art-3

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