Art. 3
3 / 3In vigore dal 5 ott 1992
1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 maggio 1992
Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FACCHIANO, Ministro della marina mercantile
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI, Ministro della difesa
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 7
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-05-08;330#art-3