Art. 2
In vigore dal 24 giu 1992
1. La domanda di cui all' deve essere corredata da dichiarazione resa dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, in ordine al numero dei giorni di forzata permanenza in Iraq o in Kuwait e, ove occorra, della documentazione comprovante l'esistenza di famigliari a carico ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 maggio 1992
Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
SCOTTI, Ministro dell'interno
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 4
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-05-08;307#art-2