Art. 1
In vigore dal 24 giu 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 337;
Ritenuta la necessità di emanare norme di attuazione della citata legge relativamente ai termini ed alle modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l'erogazione del contributo di cui all'art. 3 della medesima legge;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1992;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. I connazionali di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 16 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, che intendano ottenere l'erogazione del contributo una tantum previsto dall'art. 3 della legge 19 ottobre 1991, n. 337, debbono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le relative domande all'ufficio II della Direzione generale dell'emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri, che procederà alla loro identificazione.
2. La domanda può anche essere presentata per posta con plico raccomandato, facendo fede la data della spedizione. In tale caso la firma del richiedente deve essere autenticata.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-05-08;307#art-1