Art. 2

In vigore dal 4 ott 1992
1. I limiti delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all', nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, sono quelli individuati nelle rispettive tabelle allegate al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;328#art-2

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