Art. 1

In vigore dal 4 ott 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250; Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile per adeguare le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali, elevando uffici marittimi minori al rango di uffici circondariali marittimi; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: . 1. Gli uffici marittimi di: Agropoli, Alassio, Caorle, Cetraro, Civitanova Marche, Fano, Gioia Tauro, Giulianova, Golfo Aranci, Maratea, Monopoli, Otranto, Palinuro, Porticello, Porto Garibaldi, Pozzallo, Sciacca, Sibari, Terracina, Vasto e Vieste, sono elevati ad uffici circondariali marittimi e assumono la corrispondente denominazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;328#art-1

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