Art. 3
In vigore dal 11 lug 1992
1. Le aziende importatrici di cui all'art. 18, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, già assegnatarie di marchio di identificazione, devono chiedere la sostituzione del marchio in loro possesso all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Per la sostituzione dei punzoni dei marchi di identificazione e per la consegna di quelli recanti le nuove impronte si osservano, in quanto applicabili, i criteri e le modalità stabiliti dall'art. 73, commi dal terzo al settimo, e dall'art. 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1496 del 1970.
3. L'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi assegna alle aziende richiedenti, secondo i criteri e le modalità fissati dall'art. 25 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 1496 del 1970, il numero caratteristico di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 17, come sostituito dall' del presente decreto, iniziando la serie dal numero 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;318#art-3