Art. 1

In vigore dal 11 lug 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 30 gennaio 1968, n. 46, concernente la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi; Visto il regolamento per l'applicazione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e, in particolare, gli , penultimo comma, 17 e 55, recanti, rispettivamente, disposizioni in tema di immissione in commercio di materie prime ed oggetti di metalli preziosi; di marchi di identificazione del produttore e dell'importatore degli oggetti stessi; di iscrizioni consentite sugli oggetti in metalli comuni rivestiti di metalli preziosi; Considerata l'opportunità di apportare talune modifiche alle anzidette norme; Sentito il parere del Comitato centrale metrico, espresso nella riunione del 20 febbraio 1991; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia; E M A N A il seguente regolamento: . 1. All' del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1970, n. 1496, e successive modificazioni, il penultimo comma è sostituito dal seguente: "Le materie prime e gli oggetti di metalli preziosi si intendono posti in commercio all'atto in cui vengono impressi il titolo e il marchio di identificazione e comunque quando lasciano la sede del fabbricante, importatore o commerciante di materie prime, per essere consegnate all'acquirente".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;318#art-1

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