Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali
Art. 20
Riscossione delle quote sindacali
In vigore dal 1 mag 1992
1. Le quote sindacali a carico degli iscritti ai sindacati firmatari del presente accordo sono trattenute, su richiesta dei sindacati stessi corredata di delega degli iscritti, dalle Unità sanitarie locali presso le quali i professionisti prestano la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su conti correnti bancari intestati ai sindacati richiedenti. Contestualmente, ai sindacati è inviato l'elenco dei professionisti a carico dei quali sono state applicate le ritenute sindacali con indicazione dell'importo delle relative quote.
2. Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle Unità sanitarie locali da parte degli organi competenti dei sindacati firmatari.
3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;262#art-acn-20