Art. 2
In vigore dal 10 apr 1992
1. Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti provvede, per il personale dipendente della Cassa medesima, alla comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 162 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, ai fini della liquidazione della pensione provvisoria, nei casi previsti dai primi due commi dello stesso art. 162.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-25;246#art-2