Art. 1
In vigore dal 10 apr 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;
Visto l'art. 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, che autorizza a modificare o integrare le disposizioni del decreto stesso con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati all' della legge di delegazione 7 agosto 1985, n. 428, in materia di procedure di ordinazione e pagamento delle pensioni;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197, recante norme per la ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti;
Visto il primo comma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1992 in parziale difformità dal predetto parere per quanto concerne la integrazione del regolamento con una clausola di salvaguardia delle competenze degli uffici periferici dell'Amministrazione del tesoro, ritenuta necessaria per esigenze di certezza del procedimento;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la liquidazione del trattamento di quiescenza riguardanti il personale dipendente della Cassa depositi e prestiti sono disposte con unico atto del direttore generale della Cassa medesima, secondo le modalità stabilite dai primi due commi dell'art. 155 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138.
2. L'atto di cui al comma 1 è trasmesso, entro il termine fissato dal terzo comma dell'art. 155 dinanzi citato alla ragioneria centrale del Ministero del tesoro, che provvede agli adempimenti di cui ai successivi commi quarto e quinto dello stesso articolo.
3. Alla ragioneria centrale del Ministero del tesoro sono pure trasmessi gli atti relativi al riscatto di servizi ai fini di quiescenza riguardanti il personale della Cassa depositi e prestiti, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, ai fini del riscontro di legittimità previsto dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento di detta Corte, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-02-25;246#art-1