Regolamento

Art. 247

Segnali di allarme

In vigore dal 21 apr 1992
1. Sulle navi devono essere fatti conoscere alle persone imbarcate a mezzo di cartelli stampati con grossi caratteri, i segnali di allarme per i seguenti casi di emergenza: a) "uomo in mare": uno squillo di sirena oppure un colpo lungo di fischio quando manchi la sirena; b) "incendio grave a bordo": due squilli lunghi di sirena oppure due colpi lunghi di fischio, quando manchi la sirena; tale segnale deve essere seguito dal suono rapido e continuo, per non meno di 10 secondi delle campane e dei campanelli di allarme di bordo con l'indicazione, a mezzo altoparlante, se esiste, del punto dove si trova il focolaio dell'incendio; c) "allarme generale di emergenza": una successione di non meno di sette colpi brevi di fischio o squilli brevi di sirena, seguiti da uno lungo, insieme con il suono della suoneria di allarme e degli altri apparecchi sonori eventualmente esistenti nei vari locali. 2. Sulle navi da passeggeri abilitate a navigazione internazionale lunga e sulle navi da carico di lunghezza non inferiore a 50 metri abilitate a navigazione internazionale, è obbligatorio un impianto di segnali di allarme funzionanti elettricamente, azionato dal ponte di comando, esteso a tutta la nave. Per le navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'impianto predetto deve essere conforme alle norme della convenzione e deve essere usato per la chiamata dei passeggeri e dell'equipaggio ai punti di riunione e per l'inizio delle operazioni previste nel ruolo di appello. L'impianto deve essere integrato con un impianto di informazione pubblica o con altri idonei mezzi di comunicazione. 3. Il significato di tutti i segnali che interessano i passeggeri, con le precise istruzioni su ciò che essi devono fare in caso di emergenza, deve essere chiaramente indicato, nelle lingue appropri- ate, in appositi avvisi affissi nelle loro cabine ed in punti ben visibili degli altri locali ad essi destinati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-247

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