Regolamento
Art. 250
Azione per il caso di emergenza di "uomo in mare"
In vigore dal 21 apr 1992
1. Al segnale di "uomo in mare" tutto il personale avente una destinazione per tale emergenza in base al ruolo di appello deve raggiungere immediatamente il proprio posto, adoperandosi, a seconda dei rispettivi incarichi, per armare ed ammainare con ogni sollecitudine il battello di emergenza o altra imbarcazione indicata dal comandante e per ogni altro adempimento dal detto ruolo stabilito, secondo gli ordini dallo stesso comandante impartiti.
2. Negli avvisi di cui al punto 3 del precedente deve essere indicato che chiunque veda cadere una persona in mare deve lanciare un grido di "uomo in mare a dritta" o "uomo in mare a sinistra" a seconda del lato dove è caduto, e gettare in mare, immediatamente, il più vicino salvagente o altro oggetto galleggiante; deve anche essere indicato che chiunque oda il grido di "uomo in mare" deve ripeterlo o farlo arrivare al più presto sul ponte di comando.
3. Ammainata l'imbarcazione per recuperare il naufrago, dal ponte di comando della nave possono essere indicati all'imbarcazione i cambiamenti della direzione da seguire con i seguenti segnali:
un fischio breve: accostare a dritta;
due fischi brevi: accostare a sinistra;
tre fischi brevi: governate alla via;
quattro fischi brevi: ritornate a bordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-250