Art. 2
In vigore dal 1 gen 1992
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 novembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1991
Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 8
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;401#art-2