Art. 2

In vigore dal 1 gen 1992
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 novembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro GASPARI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1991 Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 8
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;401#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo