Art. 1
In vigore dal 1 gen 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;
Visto l', ultimo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 407, che attribuisce la facoltà di variare l'importo dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari stabilita nel primo comma dello stesso articolo tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per la famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente;
Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 21 settembre 1990 che individua nel + 19,1 per cento la variazione percentuale verificatasi nel triennio agosto 1987-agosto 1990;
Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale;
Ritenuto che l' della legge 26 luglio 1984, n. 407, debba essere integrato con quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario, prevista dall'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dall' della legge 26 luglio 1984, n. 407, è stabilita nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: L. 2.140;
b) fino a dodici chilometri: L. 3.930;
c) fino a diciotto chilometri: L. 5.360;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di L. 1.130.
2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario in materia penale, prevista dall'art. 142, sesto e settimo comma, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 26 luglio 1984, n. 407, come modificato dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, è corrisposta dallo Stato forfettariamente per ciascun atto nella misura di L. 570 compresa la maggiorazione per l'urgenza; se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corriposta dallo Stato, rispettivamente, nella somma di L. 1.430 e di L. 2.140.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;401#art-1