Art. 5
In vigore dal 15 ott 1991
1. Per i figli del dipendente che, a causa dell'inadeguatezza delle istituzioni scolastiche locali in relazione al curriculum di studi seguito, frequentino istituti di istruzione pubblici o privati in Italia o altro Paese diverso dalla sede di servizio del dipendente, deve essere presentata all'Amministrazione centrale idonea certificazione, che attesti il periodo di effettiva frequenza presso gli istituti stessi.
2. Il predetto periodo viene computato come periodo di soggiorno nella sede estera ai fini del calcolo del periodo necessario a determinare la residenza stabile in tale sede a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-03;306#art-5