Art. 1
In vigore dal 15 ott 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, ed in particolare gli articoli 173 e 174, quarto comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, concernente il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ed in particolare l'art. 12, ottavo comma;
Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 838, recante ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 marzo 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Le norme del presente regolamento si applicano al seguente personale in servizio all'estero:
a) personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri;
b) persone incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di prima categoria ai sensi dell'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
c) persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri di cui essa si avvale ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
d) personale ispettivo, direttivo ed insegnante dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, professori universitari e funzionari di ruolo dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
e) personale che fa parte degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 838;
f) personale civile o militare per cui sia comunque prevista l'applicazione dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-03;306#art-1