Titolo IVCapo II

Art. 48

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 48) Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso

In vigore dal 4 feb 2003
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, ) Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso 1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli , il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo. 2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.

Note all'articolo

  • La L. 16 gennaio 2003, n. 3 ha disposto (con l'art. 44, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-48

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