Titolo IV›Capo I
Art. 44
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44) Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, )
Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
1. È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall' a persona minore o manifestamente inferma di mente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire due milioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-44