Titolo IVCapo I

Art. 44

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44) Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente

In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, ) Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente 1. È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall' a persona minore o manifestamente inferma di mente. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire due milioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-44

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