Titolo XII›Capo I
Art. 130
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Concessione delle strutture degli enti locali
In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, , comma 1)
Concessione delle strutture degli enti locali
1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all', anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell', beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.
2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-130