Titolo XII›Capo I
Art. 129
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) Concessione di strutture appartenenti allo Stato
In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, , comma 1)
Concessione di strutture appartenenti allo Stato
1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura e recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.
2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all' e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell', commi 1, 4, 5 e 6, e dell' della legge 11 luglio 1986, n. 390.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-129