Art. 1
In vigore dal 4 ott 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 59, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Ritenuta la necessità di apportare talune modifiche e integrazioni al regolamento citato;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato più rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 giugno 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente regolamento:
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1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, al secondo comma, le parole "direttore di sezione" sono sostituite dalle parole "vice consigliere di prefettura".
2. Al quarto comma, la parola "consigliere" è sostituita dalle parole "vice consigliere".
3. Al quinto comma, le parole "dirigente superiore" sono sostituite dalle parole "non inferiore a dirigente superiore".
4. Al sesto comma, la parola "consigliere" è sostituita dalle parole "vice consigliere".
5. Al quindicesimo comma, le parole "direttore di sezione" sono sostituite dalle parole "vice consigliere di prefettura".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-24;272#art-1