Art. 3
In vigore dal 4 ott 1990
1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte). - Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste non trasparenti di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi sottoscrizione, nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola.
Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.
Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.
I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.
Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.
Quando le prove scritte hanno luogo in più sedi, i presidenti dei comitati di vigilanza cureranno la conservazione giornaliera e la successiva consegna degli elaborati alla commissione esaminatrice.
Qualora siano previste due o più prove scritte, al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero, da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.
In sede di valutazione degli elaborati contenuti nella medesima busta la commissione esaminatrice, qualora ad uno di essi abbia attribuito un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame del successivo.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-24;272#art-3