Capo I

Art. 2

In vigore dal 19 apr 1990
1. Al personale dipendente dalle opere universitarie, di cui all', continuano ad applicarsi, in attesa di disciplina regionale, le norme in vigore concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza. 2. Ai fini del trattamento di quiescenza sono applicabili le disposizioni dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e quelle della legge 27 ottobre 1988, n. 482.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-03-19;70#art-2

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