Capo I
Art. 2
In vigore dal 19 apr 1990
1. Al personale dipendente dalle opere universitarie, di cui
all', continuano ad applicarsi, in attesa di disciplina
regionale, le norme in vigore concernenti lo stato giuridico ed il
trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed
assistenza.
2. Ai fini del trattamento di quiescenza sono applicabili le disposizioni dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e quelle della legge 27 ottobre 1988, n. 482.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-03-19;70#art-2