Capo I

Art. 1

In vigore dal 19 apr 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 65 della citata legge costituzionale n. 1 del 1963; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto: . 1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari. 2. Le opere universitarie, di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, relative alle Università degli studi di Trieste e di Udine assumono la posizione giuridica di enti dipendenti dalla regione, agli effetti dell', n. 1, dello statuto speciale, continuando a svolgere i compiti loro attribuiti sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-03-19;70#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo