Parte PRIMA

Art. 62

Uniforme da lavoro estiva

In vigore dal 4 mar 1990
1. L'uniforme da lavoro estiva (L.E.) è costituita dai seguenti capi: a) berretto blu di panno con visiera lunga; b) maglietta bianca con maniche corte; c) tuta blu; d) calze corte blu; e) scarpe alte nere. 2. A bordo possono essere calzate le scarpe antisdrucciolevoli. 3. In caso di necessità possono essere calzati gli stivaletti in gomma.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-20;22#art-62

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