Parte PRIMA
Art. 62
Uniforme da lavoro estiva
In vigore dal 4 mar 1990
1. L'uniforme da lavoro estiva (L.E.) è costituita dai seguenti capi:
a) berretto blu di panno con visiera lunga;
b) maglietta bianca con maniche corte;
c) tuta blu;
d) calze corte blu;
e) scarpe alte nere.
2. A bordo possono essere calzate le scarpe antisdrucciolevoli.
3. In caso di necessità possono essere calzati gli stivaletti in gomma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-20;22#art-62