Parte PRIMA
Art. 61
Uniforme da lavoro invernale
In vigore dal 4 mar 1990
1. L'uniforme da lavoro invernale (L.I.) è costituita dai seguenti capi:
a) berretto blu di panno con visiera lunga;
b) maglione blu a collo alto;
c) tuta blu;
d) calze lunghe blu;
e) scarpe alte nere.
2. A bordo possono essere calzate le scarpe antisdrucciolevoli.
3. In caso di necessità possono essere calzati gli stivaletti in gomma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-20;22#art-61