Parte PRIMA
Art. 31
Uniforme di servizio armato estiva
In vigore dal 4 mar 1990
1. L'uniforme di servizio armato estiva (S.A.E.2) è costituita dai seguenti capi:
a) basco di panno azzurro;
b) pantaloni blu di tessuto fresco lana;
c) camicia celeste con maniche corte, pettorina e spalline; sulle spalline vanno posti i gradi;
d) cintura di fibra blu con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo;
e) calze lunghe blu;
f) scarpe alte nere;
g) cinturone con fondina.
2. Per particolari esigenze di servizio in luogo della camicia a maniche corte possono essere indossate la giacca, la camicia con maniche lunghe e la cravatta.
3. Può essere disposto l'uso del farsetto blu di lana e nelle ore notturne, in caso di bassa temperatura, l'uso della giacca a vento estiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-20;22#art-31