Parte PRIMA

Art. 31

Uniforme di servizio armato estiva

In vigore dal 4 mar 1990
1. L'uniforme di servizio armato estiva (S.A.E.2) è costituita dai seguenti capi: a) basco di panno azzurro; b) pantaloni blu di tessuto fresco lana; c) camicia celeste con maniche corte, pettorina e spalline; sulle spalline vanno posti i gradi; d) cintura di fibra blu con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo; e) calze lunghe blu; f) scarpe alte nere; g) cinturone con fondina. 2. Per particolari esigenze di servizio in luogo della camicia a maniche corte possono essere indossate la giacca, la camicia con maniche lunghe e la cravatta. 3. Può essere disposto l'uso del farsetto blu di lana e nelle ore notturne, in caso di bassa temperatura, l'uso della giacca a vento estiva.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-20;22#art-31

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