Parte PRIMA

Art. 29

Uniforme di servizio estiva

In vigore dal 4 mar 1990
1. L'uniforme di servizio estiva (S.E.1) è costituita dai seguenti capi: a) basco di panno azzurro; b) giacca e pantaloni blu di tessuto fresco lana; c) camicia celeste con maniche lunghe; d) cravatta blu; e) cintura di fibra blu con fibbia di metallo a placca con l'emblema del Corpo in rilievo; f) calze lunghe blu; g) scarpe basse nere. 2. L'uniforme di servizio estiva può essere indossata in forma ridotta sostituendo la giacca, la camicia e la cravatta con la camicia a maniche corte con pettorina e spalline; sulle spalline vanno posti i gradi. 3. In caso di particolari condizioni climatiche può essere disposto l'uso del farsetto blu di lana. 4. In caso di particolari esigenze di servizio possono essere disposti l'uso del cinturone e della fondina e la sostituzione delle scarpe basse con quelle alte; in questo caso l'uniforme diviene di servizio armato estiva (S.A.E.1).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-20;22#art-29

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