Art. 2
In vigore dal 3 nov 1989
1. Il secondo comma dell' del regolamento è sostituito dal seguente:
"Oltre il limite di spesa di L. 75.000.000 e non oltre il limite massimo di cui all', la competenza ad autorizzare i predetti servizi, sentito il consiglio di amministrazione, spetta secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-10-05;343#art-2