Art. 1

In vigore dal 3 nov 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento; Visto il regolamento dei servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo; Visto il regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967; Vista la legge 25 maggio 1978, n. 233, sull'adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerata l'opportunità di apportare al suddetto regolamento sui servizi in economia talune modifiche in relazione alle esigenze di funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione degli archivi notarili; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: . 1. All' del regolamento sui servizi in economia dell'Amministrazione degli archivi notarili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, di seguito denominato "regolamento", sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "I predetti servizi sono effettuati in economia entro i limiti massimi di spesa di: 1) L. 7.200.000 per le spese di locomozione e le prestazioni di pulizia di cui alle lettere n ) e p); 2) L. 15.000.000 per la manutenzione, riparazione e assicurazione degli autoveicoli nonché per gli acquisti ed il noleggio di cui alle lettere g), h), i) ed l); 3) L. 25.000.000 per gli acquisti, prestazioni, spese e riparazioni i cui alle lettere a), f), m) ed u); 4) L. 60.000.000 per gli acquisti, riparazioni e manutenzioni di mobilia, arredi, macchine ed apparecchiature, per la rilegatura di atti, scritture e pubblicazioni, nonché per l'acquisto di medaglieri, armadi e schedari di cui alle lettere e), o) ed s); 5) L. 100.000.000 per gli acquisti, messa in opera, manutenzione e revisione di attrezzature, dispositivi, installazioni ed impianti tecnologici, nonché per le operazioni di spolveratura, disinfestazione e derattizzazione di cui alle lettere q) ed r). Nessun limite massimo è fissato, in considerazione della natura stessa delle spese, per l'esecuzione in economia degli oneri, spese e forniture di cui alle lettere b), c), d) e t), nonché per l'acquisto in economia di stampati forniti e di pubblicazioni edite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-10-05;343#art-1

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