Art. 8

In vigore dal 8 nov 1989
1. Gli scaglioni e gli emolumenti di cui all'art. 34 del decreto sono aumentati del 65 per cento con arrotondamento alle centomila lire, per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquantamila e per eccesso se è superiore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccoltta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 settembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1989 Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 11
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-09-25;348#art-8

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