Art. 3

In vigore dal 8 nov 1989
1. Le indennità di cui all'art. 19 del decreto sono aumentate del 55 per cento. Gli onorari a vacazione di cui all'art. 20, secondo comma, del decreto sono fissati in L. 13.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-09-25;348#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo