Art. 3
In vigore dal 8 nov 1989
1. Le indennità di cui all'art. 19 del decreto sono aumentate del 55 per cento. Gli onorari a vacazione di cui all'art. 20, secondo comma, del decreto sono fissati in L. 13.000.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-09-25;348#art-3