Titolo I›Capo I
Art. 15
Informazioni e certificazioni relative ad operazioni di bancoposta.
In vigore dal 17 ago 1989
Informazioni e certificazioni relative ad operazioni di bancoposta. 1 - Salvo i casi previsti dalla legge, è vietato alle persone addette ai servizi di bancoposta dare a terzi informazioni scritte o verbali e rilasciare dichiarazioni relative ad operazioni concernenti i servizi stessi.
2 - Per terzi si intendono coloro che sono estranei al rapporto fra l'Amministrazione e l'utente.
3 - Le domande di informazione e di certificazione devono essere in ogni caso rivolte per iscritto; le certificazioni devono essere chieste e rilasciate su carta bollata del prescritto valore dall'organo dell'Amministrazione in possesso della relativa documentazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-15