Titolo ICapo I

Art. 15

Informazioni e certificazioni relative ad operazioni di bancoposta.

In vigore dal 17 ago 1989
Informazioni e certificazioni relative ad operazioni di bancoposta. 1 - Salvo i casi previsti dalla legge, è vietato alle persone addette ai servizi di bancoposta dare a terzi informazioni scritte o verbali e rilasciare dichiarazioni relative ad operazioni concernenti i servizi stessi. 2 - Per terzi si intendono coloro che sono estranei al rapporto fra l'Amministrazione e l'utente. 3 - Le domande di informazione e di certificazione devono essere in ogni caso rivolte per iscritto; le certificazioni devono essere chieste e rilasciate su carta bollata del prescritto valore dall'organo dell'Amministrazione in possesso della relativa documentazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo