Titolo I›Capo I
Art. 14
Notificazioni di decesso e di provvedimenti riferentisi alla capacità d'agire o alla cessazione di società.
In vigore dal 17 ago 1989
1 - La notifica all'Amministrazione del decesso dell'avente diritto, dei provvedimenti giudiziari riferentisi alla sua capacità d'agire ovvero della cessazione o della liquidazione di società, enti e persone giuridiche pubbliche o private deve contenere tutte le indicazioni atte ad identificare esattamente il titolo o il credito sul quale verte la notifica stessa.
2 - Per i conti correnti postali valgono anche le disposizioni dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256#art-14