Art. 2
In vigore dal 16 apr 1989
1. Per i concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cui prove abbiano avuto già inizio, resta ferma la normativa preesistente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 marzo 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CIRINO POMICINO, Ministro per la
funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 12
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-03-10;116#art-2