Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 16 apr 1989
1. Per i concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cui prove abbiano avuto già inizio, resta ferma la normativa preesistente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 marzo 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri CIRINO POMICINO, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1989 Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 12
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