Art. 1
In vigore dal 17 feb 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, recante approvazione del regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 1503, e 31 ottobre 1968, n. 1206;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1206, è sostituito dal seguente:
"Le assegnazioni di cui al precedente comma non possono superare il numero di trenta e sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto della qualifica posseduta dai magistrati e funzionari anzidetti all'atto del collocamento a riposo o, a parità di qualifica, della rispettiva anzianità".
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigilllo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 febbraio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 8
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-01;50#art-1