Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 17 feb 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 2 del regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, recante approvazione del regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 1503, e 31 ottobre 1968, n. 1206; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: . 1. L'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1206, è sostituito dal seguente: "Le assegnazioni di cui al precedente comma non possono superare il numero di trenta e sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto della qualifica posseduta dai magistrati e funzionari anzidetti all'atto del collocamento a riposo o, a parità di qualifica, della rispettiva anzianità". 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigilllo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1› febbraio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1989 Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 8
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-01;50#art-1