Titolo I
Art. 12
In vigore dal 19 ago 2022
1. Le spese relative al personale ed al funzionamento delle sezioni giurisdizionali, delle procure e delle sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano sono a carico dello Stato; le spese relative ai locali ed alla loro manutenzione sono a carico delle province autonome.
1-bis. Alle sezioni e alle procure indicate al comma 1 può essere assegnato, in posizione di comando, personale appartenente alla Provincia autonoma di riferimento ovvero alla regione e ad altri enti pubblici compresi nel sistema territoriale integrato di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Ferma restando la facoltà della Corte di chiedere personale in comando anche da altri enti pubblici, la regolazione e la programmazione delle predette assegnazioni in comando, anche con riguardo all'attivazione di eventuali procedure di stabilizzazione secondo l'ordinamento della Corte dei conti, sono stabilite con decreti approvati d'intesa tra il Presidente della Corte e il Presidente della Regione ovvero il Presidente della Provincia autonoma di riferimento, che intervengono nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza degli enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. I singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del comando sono disposti dall'ente interessato su richiesta dei Presidenti di ciascuna Sezione o del Procuratore regionale interessati, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;305#art-12