Titolo I
Art. 10
In vigore dal 23 ott 2011
1. Il rendiconto generale della Regione e quello delle Province di Trento e di Bolzano sono parificati dalle Sezioni riunite nella Regione Trentino-Alto Adige, con un Collegio composto dalle Sezioni di controllo delle Province di Trento e di Bolzano in adunanza congiunta. Le Sezioni riunite regionali si riuniscono alternativamente a Trento ed a Bolzano seguendo l'alternanza delle adunanze del Consiglio Regionale.
2. Alla decisione è unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportuno.
3. La decisione e la relazione sono trasmesse al presidente del consiglio regionale o ai presidenti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, che le sottopongono ai rispettivi consigli unitamente alla relazione della giunta.
4. Copia della decisione e della relazione viene trasmessa ai competenti commissari del Governo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-07-15;305#art-10