Art. 2
In vigore dal 22 lug 1988
1. Dopo l'art. 88 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, è aggiunto il seguente:
"Art. 88- bis. - I registri contemplati nel presente regolamento possono essere tenuti anche in forma automatizzata, utilizzando modelli da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e udito il parere del Consiglio di Stato".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 giugno 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 13
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-23;250#art-2