Art. 1

In vigore dal 22 lug 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato; Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, concernente il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato; Riconosciuta la necessità di modificare e di integrare il predetto regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente decreto: . 1. Il secondo e terzo comma dell'art. 56 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, sono sostituiti dai seguenti: "È consentito il rilascio di copia di ogni parere se il Ministro competente non abbia fatto pervenire al Consiglio di Stato, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del parere stesso, comunicazione che quest'ultimo deve restare riservato. È sempre consentita, indipendentemente dall'assenso del Ministro competente, la pubblicazione di massime, prive di riferimento ai nomi delle parti, estratte dai pareri sui ricorsi straordinari".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-23;250#art-1

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