Art. 2

In vigore dal 13 lug 1988
1. L'art. 29 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è sostituito dal seguente: "Art. 29. - All'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 'Il raggio della zona infetta stabilita intorno ai ricoveri o località infetti non può essere inferiore a tre chilometrì". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DONAT CATTIN, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988 Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 20
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;231#art-2

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