Art. 2
In vigore dal 13 lug 1988
1. L'art. 29 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è sostituito dal seguente:
"Art. 29. - All'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
'Il raggio della zona infetta stabilita intorno ai ricoveri o località infetti non può essere inferiore a tre chilometrì".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
ANDREOTTI, Ministro degli affari
esteri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
AMATO, Ministro del tesoro
MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT CATTIN, Ministro della
sanità
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 20
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;231#art-2