Art. 1
In vigore dal 13 lug 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Vista la direttiva CEE n. 85/320 che modifica la direttiva CEE n. 64/432, per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana, indicata nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la direttiva CEE n. 64/432 che stabilisce le condizioni sanitarie cui devono soddisfare gli animali vivi delle specie bovina e suina destinati agli scambi intracomunitari;
Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, concernente norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli Stati membri della Comunità economica europea, che attua tra l'altro la direttiva CEE n. 64/432;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, di attuazione della direttiva CEE n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;
Considerato che in data 9 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco B, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;
E M A N A
il seguente decreto:
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1. Dopo l'art. 17 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è inserito il seguente:
"Art. 17- bis. - Quando si manifesti la presenza di peste suina africana il Ministro della sanità, con propria ordinanza, vieta immediatamente la spedizione di suini vivi verso gli altri Stati membri:
a) da tutto il territorio nazionale se tale malattia sia già stata riscontrata da meno di dodici mesi, salvo deroghe stabilite con decisioni comunitarie;
b) soltanto dalla zona o dalle zone in cui si è verificata la malattia, qualora la stessa non si è riscontrata nel territorio nazionale almeno nei dodici mesi precedenti.
Nel determinare la zona o le zone suddette il Ministro della sanità, sentite le regioni interessate, tiene conto:
a) degli abbattimenti e distruzione dei suini appartenenti ad aziende infette, contaminate o sospette di contaminazione;
b) della superficie delle zone e dei relativi limiti amministrativi e geografici;
c) della incidenza della diffusione della malattia;
d) delle misure adottate per evitare pericoli di diffusione;
e) delle misure adottate per limitare e controllare il movimento dei suini nelle zone predette e fuori di tali zone".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;231#art-1